martedì 31 luglio 2007

PER LA CASSAZIONE: PUBBLICITA' INGANNEVOLE LA DICITURA "LIGHTS" SUI PACCHETTI DI SIGARETTE

Corte di Cassazione Civile, Sez. III, 4 luglio 2007, n. 15131
La dicitura “lights” sui pacchetti di sigarette costituisce pubblicità ingannevole

"L’apposizione sui pacchetti di sigarette della dicitura "lights" costituisce pubblicità ingannevole, in quanto induce il consumatore a ritenere – erroneamente - che con il consumo di questo tipo di sigarette il rischio di danni da fumo per la salute sia ridotto, indipendentemente dall’esplicito divieto di utilizzo di tale dicitura. Essa può rilevare quale fatto idoneo a provocare un danno ingiusto, risarcibile secondo le regole della responsabilità civile; tuttavia l’esistenza del danno non può ritenersi in re ipsa ma va provata in concreto. "

FARMACI GENERICI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

FINALMENTE SANCITA LA POSSIBILITA' PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO DI PRODURRE SOSTITUTI GENERICI DI FARMACI BREVETTATI
In una recente risoluzione il Parlamento Europeo ha sottolineato l'importanza della dichiarazione di Doha, firmata il 14 novembre 2001 da tutti i 144 Paesi membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, che consente ai paesi in via di sviluppo di produrre sostituti generici dei prodotti brevettati.
Tale risoluzione dovrà essere "ratificata" dal Parlamento nei prossimi mesi. Nel frattempo, essa invita ad agevolare l'utilizzo delle licenze obbligatorie, ad un maggior impegno dell'UE nel finanziare impianti per la produzione di prodotti farmaceutici e ad incrementare la ricerca dell'UE su medicinali di particolare importanza per i paesi in via di sviluppo.
Inoltre il Parlamento ritiene importante la divulgazione, da parte dei titolari dei brevetti, delle informazioni su origine del materiale biologico utilizzato, al fine di promuovere un'equa condivisione dei benefici e delle tecnologie derivanti da tali risorse.

PIU' FACILE VOLARE PER I DISABILI

DAL 26 LUGLIO VOLARE PER I DISABILI E' PIU' FACILE
Entrato in vigore il primo stralcio del Regolamento CE per i viaggiatori a mobilità ridottaNuove garanzie per chi viaggia in aereo.
L'articolo 3 del Regolamento CE n. 1107/2006, che tutela i diritti delle persone con disabilità e mobilità ridotta nel trasporto aereo infatti afferma che non sarà più possibile, per "un vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico [...] rifiutare, per motivi di disabilità o mobilità ridotta:a) di accettare una prenotazione per un volo in partenza o in arrivo a un aeroporto al quale si applica il presente regolamento;b) di imbarcare una persona con disabilità o a mobilità ridotta in tale aeroporto, purché la persona interessata sia in possesso di un biglietto valido e di una prenotazione".

lunedì 30 luglio 2007

CHE FARE SE L'AEREO RITARDA? E SE PERDETE IL BAGAGLIO? ALCUNE INDICAZIONI IMPORTANTI

Vi sarà capitato di viaggiare in aereo, e molto probabilmente sopportando disagi notevoli, quali un ritardo momentaneo, o magari sostanzioso, con perdita di bagaglio e coincidenze, etc etc.
Beh che fare dunque in situazioni del genere? Alcune indicazioni le possiamo trarre dal "Vademecum del turista consapevole", compilato ad opera delle associazioni dei consumatori e di cui vi riportiamo una sintesi.

Prima informazione: esiste una carta dei diritti del viaggiatore, esposta negli aeroporti, distribuita dall’ENAC, con l’indicazione dei diritti dei passeggeri .

2) Ritardo del volo
Il passeggero ha diritto al risarcimento del danno, limitato alla somma corrispondente a 4.150 DSP. [Il DSP è una unità di calcolo fondata su un paniere di monete, che corrisponde, grosso modo, a 0,80 €, ha comunque un valore fluttuante]:
Il passeggero ha diritto anche all’ assistenza; qualora il ritardo superi le 2, 3 o 4 ore a seconda della lunghezza del volo, al passeggero spetta il diritto ad effettuare due chiamate od inviare due fax a spese della Compagnia, la quale dovrà anche fornirgli pasti e bevande in relazione all’attesa.
Se il ritardo supera le 5 ore, il passeggero potrà risolvere il contratto e chiedere la restituzione della tratta non goduta e rientrare al luogo di partenza appena possibile, ed inoltre, se il ritardo comporta che la partenza sia rinviata almeno al giorno successivo, al passeggero spetterà l’alloggio a spese della Compagnia.

3) Danneggiamento, smarrimento e ritardo del bagaglio
Sia per i voli interni che internazionali, in caso di danneggiamento, smarrimento e ritardo nella riconsegna del bagaglio, la compagnia aerea deve pagare per i danni provocati (anche senza sua colpa se si tratta di bagaglio consegnato) nei limiti di 1.000 DSP.
Attenzione vi sono brevi termini di decadenza e di prescrizione: chi subisce un danno di questo tipo, oltre a farne immediata denuncia all’Ufficio Lost and Found, deve chiedere il risarcimento del danno subito entro 7 giorni dal ricevimento (o della data prevista per il ricevimento) del bagaglio (21 giorni se trattasi di ritardo) e comunque deve tenere presente che vi è un termine di prescrizione di due anni.

4) Overbooking (eccesso di prenotazioni) e cancellazione del volo
Tutti coloro che, in possesso di una prenotazione confermata, si siano recati all’imbarco entro l’orario prestabilito per il check-in (45 minuti prima della partenza se la compagnia non ha previsto diversamente) e sia stato loro negato l’imbarco per eccesso di prenotazioni, possono richiedere un risarcimento dei danni (se non si è concordata una soluzione alternativa, quale per esempio un benefit).
Ciò si applica a tutti i voli, charter e di linea, anche se compresi in pacchetti organizzati da un tour operator, purché il volo abbia origine in un aeroporto dell’Unione europea ovvero sia diretto in uno di questi aeroporti se la compagnia ha una licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro.
La compagnia, quando si verifica un eccesso di prenotazioni, può concordare la concessione di benefit a viaggiatori che volontariamente rinuncino al volo. Costoro devono però sapere che, accettando questa soluzione, si privano del diritto a chiedere il risarcimento dei danni ulteriori derivanti dall’overbooking.
Se non ci sono o non bastano i volontari, la compagnia può negare l’imbarco ai passeggeri, tenendo presente come priorità coloro che hanno problemi di mobilità e i bambini non accompagnati. Coloro che restano a terra hanno però diritto ad avere liquidata immediatamente una compensazione per negato imbarco di 250, 400 o 600 euro a seconda della lunghezza della tratta (solo con il consenso scritto del passeggero il vettore può liquidarla in buoni per futuri voli) ed ha inoltre il diritto a scegliere una delle seguenti alternative:
1) rimborso della parte non goduta di biglietto e rientro, se occorre, al luogo di partenza;
2) scelta di raggiungere la località di destinazione con il primo volo disponibile in condizioni comparabili;
3) scelta di raggiungere la località di destinazione in una data e con un volo successivi che facciano comodo al passeggero.
Se l' attesa si prolunga il passeggero ha diritto a ricevere assistenza sia in termini di pasti e bevande in relazione all’attesa, sia come alloggio in hotel (e spese di trasferimento da/per l’aeroporto).
Le stesse norme valgono per la cancellazione del volo, intesa come la mancata effettuazione di un volo previsto.

NUOVE MODALITA' DI RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE PER L'ACQUISTO DEI FARMACI

Dal 1° luglio sono state modificate le modalità di rilascio della documentazione per l'acquisto di farmaci.

Dal 1° luglio, su indicazioni della Finanziaria 2007, lo scontrino "parlante" delle spese per medicinali dovrà contenere la specificazione relativa alla natura, alla qualità e alla quantità e l'indicazione del CODICE FISCALE (fino al 31 dicembre 2007 il CF può essere riportato a mano dal destinatario del farmaco.
Tali nuove modalità hanno creato problemi ai farmacisti, i quali hanno segnalato difficoltà nell'adeguamento dei registrato di cassa. L'Agenzia delle Entrate ha dunque riconosciuto la possibilità alle farmacie - fino al termine dell'anno in corso - di rilasciare, insieme allo scontrino fiscale, un documento dal quale risultino per informazioni relative a natura, qualità e quantità di prodotto.

venerdì 27 luglio 2007

SOSTEGNO AD UN AMICO E ALLA SUA ASSOCIAZIONE


Noi sosteniamo l'associazione ONLUS "I Bambini di Ornella", progetto Senegal, promossa dal nostro amico Severino PROSERPIO.
per maggiori informazioni:
http://www.ibambinidiornella.org/


L.F.

giovedì 26 luglio 2007

SALDI: CONSIGLI PER L'USO

SALDI: ECCO ALCUNI BUONI CONSIGLI DA METTERE IN PRATICA

E' partita la stagione dei saldi e dal nostro osservatorio si evince che il periodo sarà caratterizzato da cautela e prudenza da parte delle famiglie.
Ne saranno coinvolte per queste spese il 55% pari a 12 milioni e 650 mila.
I saldi estivi si attesteranno a differenza di quelli invernali (che assommano a circa 4.5 miliardi) a 3,1 miliardi di euro con una spesa per ogni famiglia coinvolta di 231 euro, che corrisponde in media a 86 euro pro-capite.
Come ogni anno Federconsumatori fornisce ai consumatori comaschi alcuni suggerimenti utili per orientarsi negli acquisti:
1 - non fatevi prendere dalla frenesia dell’acquisto, girate per più negozi, confrontate i prezzi e comunque orientatevi verso beni o prodotti che vi servono veramente;
2 - servitevi preferibilmente nei negozi di fiducia, possibilmente acquistate prodotti e beni di cui eravate a conoscenza del prezzo in modo da poter valutare la convenienza dell’acquisto;
3 - diffidate dalle vetrine interamente coperte dai manifesti e che non vi consentono di vedere la merce, ed inoltre diffidate di sconti eccessivi pari o superiori al 60%;
4 - sappiate che le vendite, per legge, devono essere realmente di fine stagione, quelle degli anni passati non possono essere mescolate con i prodotti in saldo ma devono essere vendute separatamente;
5 - ricordate che su ogni prodotto è obbligatorio il cartellino indicante il vecchio prezzo, quello nuovo e il valore in percentuale dello sconto in modo ben leggibile;
6 - ricordate che non è obbligatorio per i negozianti permettervi di provare i capi, ciò è rimesso alla loro discrezionalità. Il consiglio è comunque quello di prestare attenzione, nel caso dei capi di abbigliamento, di quelli che possono essere solo guardati e non provati;
7 - il pagamento della merce a saldo con carte di credito o bancomat deve essere accettato dal negoziante se il negozio espone in vetrina l’adesivo della carta di credito o del bancomat;
8 - conservate sempre lo scontrino quale prova di acquisto che, in caso di merce fallata o non “conforme”, obbliga il commerciante alla sostituzione o al rimborso di quanto pagato in base alle nuove normative di legge (D.Lgs.39/2002). Ricordatevi che la garanzia dura due anni.
In ogni caso, Federconsumatori consiglia ai consumatori truffati di protestare immediatamente o denunciare l’accaduto ai vigili urbani o all’ufficio comunale per il commercio e, in caso di timidezza, di rivolgersi alla nostra associazione.

Federconsumatori di Como

FEDERCONSUMATORI COMO; CONSIGLI PER LE VACANZE



CONSIGLI DA METTERE NELLA VALIGIA DELLE VACANZE
1. pretendete sempre che vi siano consegnati i dépliants e gli opuscoli illustrativi comprensivi di prezzo, i mezzi di trasporto, la classificazione degli hotels, ecc.
2. se comprate un pacchetto turistico tutto compreso chiedete copia del contratto con una descrizione precisa del pacchetto stesso;
3. il prezzo globale può essere modificato, entro 20 giorni prima della partenza, soltanto se il contratto ne prevede la possibilità e l’aumento è dovuto ad un rincaro nel costo dei trasporti, nelle tasse di imbarco e sbarco o nell’oscillazione dei cambi ; se l’aumento supera il 10% potete rinunciare al viaggio ottenendo la restituzione di quanto versato oppure fruire di un diverso pacchetto con conguaglio della differenza se esso è di minor valore;
4. potete recedere dal contratto entro due giorni se le modifiche scritte apportate all’organizzazione non rendono più interessante il pacchetto
5. per avere diritto ad un risarcimento per eventuali disservizi subiti durante la vacanza, inviate una raccomandata con ricevuta di ritorno, rispettando il termine tassativo di dieci giorni lavorativi dalla data del rientro, indirizzandola al Tour Operator, organizzatore del viaggio, e all’agenzia presso cui il viaggio è stato acquistato
6. se usate l’aereo in caso di troppe prenotazioni che costringano qualcuno a non partire, o in caso di cancellazione del volo, avete sempre diritto ad un risarcimento proporzionale alla lunghezza del percorso.; in caso di ritardo superiore alle due ore, avete diritto a vitto e alloggio prima di ripartire, o in alternativa, ad un rimborso della parte di percorso non goduta per partire con altra compagnia.

Federconsumatori di Como

DOMENICA 9 LUGLIO: GRAVE DISSERVIZIO RAI. FEDERCONSUMATORI DI COMO LO DENUNCIA AL CORECOM DELLA LOMBARDIA


FEDERCONSUMATORI DI COMO:
GRAVE DISSERVIZIO DOMENICA DA RAI UNO


Federconsumatori di Como ha indirizzato al Corecom della Lombardia – organo di governo, garanzia e controllo sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale - , all’ autorità Garante della comunicazione e alla Direzione della Rai la seguente lettera di denuncia, in seguito al grave disservizio che ha avuto luogo lo scorso 9 luglio su rai uno.
Con la presente l’associazione di difesa dei consumatori Federconsumatori di Como, segnala il grave disservizio che ha avuto luogo ieri domenica 9 luglio sull’intera rete uno della RAI, che ha comportato l’interruzione della ricezione del segnale televisivo della rete in questione sull’intero capoluogo, dalle ore 13.45 alle ore 16.30 circa.
Il danno subito dagli utenti abbonati al servizio radiotelevisivo pubblico è stato aggravato dalla concomitanza di una diretta televisiva internazionale riguardante un evento sportivo di rilevante importanza, che in città trova da sempre largo seguito.
Numerose proteste giunte alla nostra associazione ci segnalano che interruzioni, seppur parziali, a differenza di quella totale di ieri, sono già avvenute, con una certa frequenza, in passato durante i collegamenti internazionali di eventi sportivi maggiormente popolari come i gran premi automobilistici di Formula uno.
La nostra associazione oltre a denunciare i fatti incresciosi sopraccitati denuncia anche di aver riscontrato una scarsa disponibilità delle strutture RAI a comunicare con il pubblico degli utenti , mettendo a disposizione degli interlocutori solo strumenti indiretti che rimandano pedissequamente l’uno all’altro in maniera dispersiva ed inconcludente, e di aver riscontrato una grave mancanza di competenza nel personale preposto alle relazioni con il pubblico, specificatamente nel dare spiegazioni sugli eventi accaduti.
Tutto ciò ci sembra inaccettabile vista la natura pubblica e al pagamento del servizio radiotelevisivo.
Chiediamo a difesa dei buoni diritti dei consumatori Rai di Como che le strutture competenti intervengano immediatamente per risolvere gli eventuali disguidi tecnici facendo in modo che interruzioni del genere non accadano più per il futuro e che l’intera comunicazione della azienda Rai nei confronti dei propri clienti venga riorganizzata in modo più soddisfacente.
A tal proposito Federconsumatori di Como ha indirizzato una lettera di denuncia al Corecom della Lombardia, all’autorità Garante della comunicazione e alla Direzione della Rai.

Per la Federconsumatori di Como
La Presidente
Silvana BRENNA

FEDERCONSUMATORI CONTRO LA DEPENALIZZAZIONE DEI REATI ALIMENTARI

SICUREZZA ALIMENTARE. NETTA OPPOSIZIONE ALLA PROPOSTA DI DEPENALIZZARE I REATI ALIMENTARI. TRAFILETTI: “CI OPPORREMO CON TUTTI I MEZZI ALL’ ATTUALE BOZZA DEL CODICE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE”.

Nell’attuale bozza del Codice della Sicurezza Alimentare si propone di depenalizzare i reati alimentari. Tale intento non potrà che trovare la netta opposizione di Federconsumatori.
Per Rosario Trafiletti – segretario generale di F. - “un provvedimento del genere non è neanche degno di un Paese civile, poiché, così operando, si da mano libera sia a chi è intenzionato a compiere frodi, sia a chi opera in maniera superficiale in un settore così delicato che attiene alla integrità della persona”.
Federconsumatori si batterà dunque affinché la bozza non venga convertita in legge. La depenalizzazione dei reati di frode alimentare e il tentativo altrettanto grave di “imbavagliare la libera informazione”, ma anche di “intimidire le sacrosante denuncie che le associazioni dei consumatori fanno nel merito”.
Sulla scia di tale netta contrarietà, Federconsumatori insiste affinché venga immediatamente costituita l’Agenzia italiana della sicurezza alimentare.

TASSA SUI VAGLIA: NOVITA' SILENZIOSA DA PARTE DELLE POSTE


SILENZIOSAMENTE LE POSTE INTRODUCONO LA TASSA SUI VAGLIA. COLPITI SOPRATTUTTO STUDENTI E PENSIONATI

Le poste italiane, senza anticipare la decisione hanno introdotto la commissione (2,5 euro) di incasso sui vaglia postali.
Ora, quindi, non solo paga chi invia i soldi con un vaglia, 5 o 10 euro a seconda se è ordinario o veloce, ma, per i vaglia ordinari, anche chi incassa in contanti deve pagare 2,5 euro.
La decisione è ignobile e non giustificata dalla necessità di limitare l’uso del contante, poiché ad essere colpiti sono soprattutto pensionati e studenti.
Inoltre, considerato che la media degli invii è circa di 200 euro, le poste incasseranno 7,5 euro per commissione. Fatto un rapido calcolo l’operazione potrebbe fruttare circa 70 milioni di euro.Adusbef e Federconsumatori hanno chiesto l’immediato ritiro del provvedimento, l’intervento del Governo per censurare il comportamento dell’azienda e un’urgente convocazione delle associazione dei consumatori.

NUMERI TELEFONI A SOVRAPPREZZO: ANCORA SALASSI PER I CONSUMATORI


ESTATE 2007: CAMBIANO I NUMERI A SOVRAPPREZZO (DALL’ 899 ALLO 001), LA RIMANE LA SOSTANZA: CORPOSI SALASSI PER I CONSUMATORI. FEDERCONSUMATORI RACCOMANDA PRUDENZA E SUGGERISCE COME DIFENDERSI
Giunge puntuale con l’estate la nuova numerazione telefonica con tariffa a sovrapprezzo, come conseguenza nuovi corposi salassi nelle tasche dei consumatori.
La storia è ormai vecchia, ogni estate un nuovo numero oscuro semina terrore nelle famiglie italiane che viaggiano in internet.
Inizialmente le temute numerazioni erano quelle del 70x e 709, poi sono divenute gli 899 ed oggi assumono la numerazione 001.
Tali numeri scollegano l’originario tipo di collegamento per ricollegarsi a numeri con tariffa a sovrapprezzo; in pratica per poco meno di 15 minuti di connessione nella fattura dell’ignaro consumatore compaiono ben € 21,45 per connessione, e le connessioni sono sempre più di una. Il consumatore non si accorge della presenza di tali numeri, poiché essi si installano semplicemente cliccando su uno dei siti “civetta”; la trappola scatta, l’unica cosa che si percepisce è che per qualche secondo non funziona il collegamento che poi però riprende come sempre.
Il risultato? Bollette telefoniche che lievitano vertiginosamente!!!
Federconsumatori, oltre a raccomandare la massima prudenza e l’istallazione di adeguati filtri di protezione contro tali frodi come i programmi antidialer, esorta i consumatori già rimasti vittime di tali raggiri a:
- denunciare al proprio operatore l’accaduto e disconoscere anche verbalmente le numerazioni 001 e il costo derivante;
- non pagare il costo derivante da tali connessioni;
- effettuare il pagamento solo degli importi non contestati (Iva inclusa), attraverso un c\c intestato all’operatore di telefonia fissa indicando nella causale il distretto telefonico, il numero di linea, il bimestre di riferimento del pagamento parziale, nome e cognome del titolare, la motivazione del parziale pagamento;
- inoltrare reclamo scritto, con raccomandata A/R all’indirizzo indicato in fattura, precisando le motivazioni fra parentesi, allegando anche copia della quietanza di avvenuto pagamento parziale e copia della denuncia già effettuata presso gli organi di Polizia Postale in cui va precisato il numero di fattura, le numerazioni e gli importi addebitati oggetto della presunta frode.
I numeri 001 sono un servizio fornito da aziende che vengono definite OLO, quindi non essendo l’operatore di telefonia fissa con cui si ha il contratto “il proprietario” di tali numerazioni, avendo la mera funzione di tramite nel “girare” l’eventuale fatturato derivante da tali connessioni agli OLO, ne deriva che l’operatore non potrà legittimamente esercitare sui consumatori alcuna azione coercitiva, al fine di indurli al pagamento di tali somme, poiché non ne è il titolare.
Si ricorda altresì che i nostri sportelli sono sempre a disposizione per aiutare tutti i consumatori rimasti coinvolti in tali raggiri informatici.
A COMO, IN VIA ITALIA LIBERA 15
TEL. 031 242824

E' DIFFICILE ANCHE ANDARE IN FERIE... CONSIGLI DI FEDERCONSUMATORI

TURISMO DIFFICOLTOSO:
RITARDO E ANNULLAMENTO DEL VOLO; CHE FARE?

Che fare nel caso di volo in ritardo o suo annullamento?
Anche in Italia è stata recepita la direttiva europea che regolamenta tali casi.
La normativa comunitaria prevede che il vettore aereo sia tenuto a garantire a tutti i passeggeri vittime del ritardo o dell’annullamento del volo e a titolo gratuito, un’adeguata somministrazione di pasti e bevande e, se necessario, il trasferimento in hotel con relativo pernottamento, nonché a permettere di effettuare due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.
Inoltre le compagnie aeree hanno l’obbligo di prestare particolare attenzione ai bisogni delle persona con mobilità ridotta e dei loro accompagnatori, nonché alle necessità dei bambini non accompagnati.
Viene infine riconosciuto al consumatore il diritto a ricevere un risarcimento pecuniario per i disagi subiti.
Molto spesso però, dato l’elevato numero di consumatori che contemporaneamente si trovano a dover subire ritardi di sempre maggior entità, questi stessi si trovano a dover gestire da soli una situazione di emergenza.
Che cosa fare?
- conservare i biglietti aerei e gli altri documenti di viaggio
- le eventuali ricevute di pagamento se ha dovuto provvedere da solo a procurarsi vitto e alloggio
- inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno il prima possibile (pena la perdita del diritto ad un eventuale risarcimento) alla compagnia aerea dove, dopo aver esposto brevemente quanto è accaduto, richiede un risarcimento per i disagi subiti e le eventuali spese non previste che ha dovuto sostenere.
Se invece il volo in ritardo fa parte di un viaggio organizzato (“pacchetti tutto compreso”), restano fermi i diritti del passeggero nei confronti della compagnia aerea, ma in caso di inadempimenti e reclami, l’interlocutore a cui rivolgersi per ogni contestazione, richiesta di rimborsi o risarcimento danni, rimane il Tour Operator, che è sempre responsabile verso il viaggiatore degli eventuali inadempimenti dei propri fornitori di servizi, compresi i vettori aerei.
Anche in questo caso il consumatore dovrà conservare tutta la documentazione relativa al pacchetto di viaggio, quindi inoltrerà una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 10 giorni dalla data del rientro (pena la perdita del diritto ad un eventuale risarcimento) al tour operator e all’agenzia di viaggi dove ha acquistato il pacchetto di viaggio in cui, dopo aver esposto brevemente quanto è accaduto, richiede un risarcimento per i disagi subiti e le eventuali spese non previste che ha dovuto sostenere.

TURISMO IN CITTA': COSTI PROIBITIVI

Estate: ma chi ha detto che si risparmia rimanendo in città? L’osservatorio di Federconsumatori e Adisbef ha analizzato la giornata estiva tipo dedicata allo svago in città di una famiglia di 4 persone (due adulti e due bambini).

Il quadro completo dell’indagine:
clicca sulle tabelle per ingrandirle:
ATTIVITA' ESTIVE IN CITTA'

GIORNATE TIP O DI UNA FAMIGLIA DI 4 PERSONE

FEDERCONSUMATORI NAZIONALE: TRATTENUTE PER I PENSIONATI INPDAP, MANCANO LE INFORMAZIONI

Trattenute per i pensionati INPDAP: è lecito operarle senza informarne i diretti interessati?

Abbiamo appreso che con decreto del ministero dell’ Economia e della Finanza n. 45 del 7 marzo c.a è stato adottato il regolamento di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall’INPDAP.
In base a tale regolamento, tra l’altro, è stato disposto un prelievo pari allo 0,15% sull’ammontare lordo della pensione corrisposta a ciascun titolare di pensione INPDAP (praticamente a tutti gli ex dipendenti pubblici). Tale prelievo viene effettuato mediante ritenute mensili sugli emolumenti corrisposti dalla data di iscrizione, che sarà considerata dal mese successivo alla scadenza di 6 mesi dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento.
Se il singolo pensionato fosse contrario a tale prelievo potrà comunicarlo all’INPDAP entro 6 mesi dall’entrata in vigore del regolamento così come è possibile recedere dall’iscrizione entro 6 mesi dal pagamento della prima mensilità sulla quale è stata operata la prima trattenuta dello 0,15%.
Sono escluse dal prelievo le pensioni fino a 600 euro mensili.
Cosa significa tutto questo marchingegno?
Significa che a partire dal prossimo mese di ottobre 2007 praticamente su tutte le pensioni corrisposte dall’INPDAP verrà operata una ritenuta dello 0,15% senza che alcun pensionato ne sia stato informato né abbia espresso il suo assenso e, contando che, come spesso avviene, i percettori di pensione poco sono avvezzi a rendersi conto di non significative variazioni dell’ importo della pensione percepita (tra ricalcoli recuperi aumenti e conguagli vari), nessuno si renderà conto in tempo utile di questa ulteriore trattenuta correndo il rischio che non si possa più intervenire per interromperne l’operatività.
E’ tutto ciò in cambio di che cosa?
In cambio della possibilità di accedere al credito erogato dall’INPDAP stesso in favore dei pensionati richiedenti.
Tralasciando il fatto che di solito i pensionati poco sono avvezzi a richiedere prestiti, sia per non aggravare di ulteriori trattenute la pensione mensile, sia perchè hanno calibrato la loro esistenza futura sull’equilibrio costante delle entrate con le uscite, non si comprende perchè questa gabella dello 0,15% non venga riservata solo ai pensionati richiedenti il prestito dal momento della richiesta in avanti e pretendendo circostanziata autorizzazione scritta da parte del pensionato medesimo.
La Federconsumatori diffida formalmente l’INPDAP dal dare attuazione al richiamato regolamento di cui al decreto.
La Federconsumatori invita il Ministero dell’Economia e Finanza a mettere in atto tutte le azioni idonee alla sospensione immediata degli effetti che penalizzerebbero in maniera irrevocabile tutti i pensionati INPDAP.

fonte: www.federconsumatori.it