giovedì 26 luglio 2007

E' DIFFICILE ANCHE ANDARE IN FERIE... CONSIGLI DI FEDERCONSUMATORI

TURISMO DIFFICOLTOSO:
RITARDO E ANNULLAMENTO DEL VOLO; CHE FARE?

Che fare nel caso di volo in ritardo o suo annullamento?
Anche in Italia è stata recepita la direttiva europea che regolamenta tali casi.
La normativa comunitaria prevede che il vettore aereo sia tenuto a garantire a tutti i passeggeri vittime del ritardo o dell’annullamento del volo e a titolo gratuito, un’adeguata somministrazione di pasti e bevande e, se necessario, il trasferimento in hotel con relativo pernottamento, nonché a permettere di effettuare due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.
Inoltre le compagnie aeree hanno l’obbligo di prestare particolare attenzione ai bisogni delle persona con mobilità ridotta e dei loro accompagnatori, nonché alle necessità dei bambini non accompagnati.
Viene infine riconosciuto al consumatore il diritto a ricevere un risarcimento pecuniario per i disagi subiti.
Molto spesso però, dato l’elevato numero di consumatori che contemporaneamente si trovano a dover subire ritardi di sempre maggior entità, questi stessi si trovano a dover gestire da soli una situazione di emergenza.
Che cosa fare?
- conservare i biglietti aerei e gli altri documenti di viaggio
- le eventuali ricevute di pagamento se ha dovuto provvedere da solo a procurarsi vitto e alloggio
- inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno il prima possibile (pena la perdita del diritto ad un eventuale risarcimento) alla compagnia aerea dove, dopo aver esposto brevemente quanto è accaduto, richiede un risarcimento per i disagi subiti e le eventuali spese non previste che ha dovuto sostenere.
Se invece il volo in ritardo fa parte di un viaggio organizzato (“pacchetti tutto compreso”), restano fermi i diritti del passeggero nei confronti della compagnia aerea, ma in caso di inadempimenti e reclami, l’interlocutore a cui rivolgersi per ogni contestazione, richiesta di rimborsi o risarcimento danni, rimane il Tour Operator, che è sempre responsabile verso il viaggiatore degli eventuali inadempimenti dei propri fornitori di servizi, compresi i vettori aerei.
Anche in questo caso il consumatore dovrà conservare tutta la documentazione relativa al pacchetto di viaggio, quindi inoltrerà una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 10 giorni dalla data del rientro (pena la perdita del diritto ad un eventuale risarcimento) al tour operator e all’agenzia di viaggi dove ha acquistato il pacchetto di viaggio in cui, dopo aver esposto brevemente quanto è accaduto, richiede un risarcimento per i disagi subiti e le eventuali spese non previste che ha dovuto sostenere.

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