lunedì 30 luglio 2007

CHE FARE SE L'AEREO RITARDA? E SE PERDETE IL BAGAGLIO? ALCUNE INDICAZIONI IMPORTANTI

Vi sarà capitato di viaggiare in aereo, e molto probabilmente sopportando disagi notevoli, quali un ritardo momentaneo, o magari sostanzioso, con perdita di bagaglio e coincidenze, etc etc.
Beh che fare dunque in situazioni del genere? Alcune indicazioni le possiamo trarre dal "Vademecum del turista consapevole", compilato ad opera delle associazioni dei consumatori e di cui vi riportiamo una sintesi.

Prima informazione: esiste una carta dei diritti del viaggiatore, esposta negli aeroporti, distribuita dall’ENAC, con l’indicazione dei diritti dei passeggeri .

2) Ritardo del volo
Il passeggero ha diritto al risarcimento del danno, limitato alla somma corrispondente a 4.150 DSP. [Il DSP è una unità di calcolo fondata su un paniere di monete, che corrisponde, grosso modo, a 0,80 €, ha comunque un valore fluttuante]:
Il passeggero ha diritto anche all’ assistenza; qualora il ritardo superi le 2, 3 o 4 ore a seconda della lunghezza del volo, al passeggero spetta il diritto ad effettuare due chiamate od inviare due fax a spese della Compagnia, la quale dovrà anche fornirgli pasti e bevande in relazione all’attesa.
Se il ritardo supera le 5 ore, il passeggero potrà risolvere il contratto e chiedere la restituzione della tratta non goduta e rientrare al luogo di partenza appena possibile, ed inoltre, se il ritardo comporta che la partenza sia rinviata almeno al giorno successivo, al passeggero spetterà l’alloggio a spese della Compagnia.

3) Danneggiamento, smarrimento e ritardo del bagaglio
Sia per i voli interni che internazionali, in caso di danneggiamento, smarrimento e ritardo nella riconsegna del bagaglio, la compagnia aerea deve pagare per i danni provocati (anche senza sua colpa se si tratta di bagaglio consegnato) nei limiti di 1.000 DSP.
Attenzione vi sono brevi termini di decadenza e di prescrizione: chi subisce un danno di questo tipo, oltre a farne immediata denuncia all’Ufficio Lost and Found, deve chiedere il risarcimento del danno subito entro 7 giorni dal ricevimento (o della data prevista per il ricevimento) del bagaglio (21 giorni se trattasi di ritardo) e comunque deve tenere presente che vi è un termine di prescrizione di due anni.

4) Overbooking (eccesso di prenotazioni) e cancellazione del volo
Tutti coloro che, in possesso di una prenotazione confermata, si siano recati all’imbarco entro l’orario prestabilito per il check-in (45 minuti prima della partenza se la compagnia non ha previsto diversamente) e sia stato loro negato l’imbarco per eccesso di prenotazioni, possono richiedere un risarcimento dei danni (se non si è concordata una soluzione alternativa, quale per esempio un benefit).
Ciò si applica a tutti i voli, charter e di linea, anche se compresi in pacchetti organizzati da un tour operator, purché il volo abbia origine in un aeroporto dell’Unione europea ovvero sia diretto in uno di questi aeroporti se la compagnia ha una licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro.
La compagnia, quando si verifica un eccesso di prenotazioni, può concordare la concessione di benefit a viaggiatori che volontariamente rinuncino al volo. Costoro devono però sapere che, accettando questa soluzione, si privano del diritto a chiedere il risarcimento dei danni ulteriori derivanti dall’overbooking.
Se non ci sono o non bastano i volontari, la compagnia può negare l’imbarco ai passeggeri, tenendo presente come priorità coloro che hanno problemi di mobilità e i bambini non accompagnati. Coloro che restano a terra hanno però diritto ad avere liquidata immediatamente una compensazione per negato imbarco di 250, 400 o 600 euro a seconda della lunghezza della tratta (solo con il consenso scritto del passeggero il vettore può liquidarla in buoni per futuri voli) ed ha inoltre il diritto a scegliere una delle seguenti alternative:
1) rimborso della parte non goduta di biglietto e rientro, se occorre, al luogo di partenza;
2) scelta di raggiungere la località di destinazione con il primo volo disponibile in condizioni comparabili;
3) scelta di raggiungere la località di destinazione in una data e con un volo successivi che facciano comodo al passeggero.
Se l' attesa si prolunga il passeggero ha diritto a ricevere assistenza sia in termini di pasti e bevande in relazione all’attesa, sia come alloggio in hotel (e spese di trasferimento da/per l’aeroporto).
Le stesse norme valgono per la cancellazione del volo, intesa come la mancata effettuazione di un volo previsto.

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